Normative di sicurezza sui ponteggi: quando è obbligatoria la mantovana?
Nel settore edile, la sicurezza nei cantieri rappresenta una priorità assoluta, soprattutto quando si tratta di prevenire la caduta di materiali dall’alto che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei lavoratori e dei passanti. Tra le misure di protezione più importanti troviamo la mantovana (o parasassi), un elemento fondamentale dei ponteggi che merita un’analisi approfondita delle normative che ne regolano l’utilizzo.
È sempre obbligatorio l’uso della mantovana?
La domanda è legittima: la mantovana deve essere sempre installata sui ponteggi o esistono eccezioni? La risposta si trova nell’articolo 129 del D.Lgs 81/2008, che stabilisce chiaramente:
“In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.”
Lo stesso articolo prevede alternative alla mantovana, specificando che:
“Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.”
Tuttavia, la Lettera Circolare del 18 aprile 1986 del Ministero del Lavoro precisa che le alternative sono ammesse “solo nei casi in cui non sia possibile adottare il sistema del parasassi”.
Le tre soluzioni di protezione
Indipendentemente dalla tipologia di lavorazioni o dalla localizzazione del ponteggio (via pubblica, interno di un cantiere, strada privata), la protezione contro la caduta di materiali dall’alto deve essere garantita attraverso una delle seguenti modalità:
- Installazione della mantovana/parasassi – Soluzione primaria e preferibile
- Delimitazione/segregazione dell’area sottostante il ponteggio – Alternativa quando non è possibile installare il parasassi
- Montaggio di un robusto graticcio sulla facciata del ponteggio – Alternativa accettabile solo se offre le stesse garanzie di sicurezza del parasassi
I teli protettivi possono sostituire la mantovana?
Un’altra questione frequente riguarda l’uso dei teli protettivi montati sui ponteggi, spesso utilizzati durante lavori di manutenzione leggera come la pitturazione delle facciate. Possono questi teli sostituire il parasassi?
La risposta è categorica: NO.
La Circolare del 22 novembre 1985, n. 149, del Ministero del Lavoro (punto 3 – PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO) chiarisce che:
“La chiusura frontale del ponteggio mediante teli – recentemente diffusasi nei cantieri – non realizza le stesse garanzie di sicurezza dei ‘parasassi’ predetti e, conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni.”
I teli rappresentano una misura di sicurezza aggiuntiva, non sostitutiva, che può essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del parasassi.
L’INAIL, nei suoi Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili, ribadisce questo concetto rispondendo a una FAQ sul tema: “La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non realizza le stesse garanzie di sicurezza del parasassi che pertanto non può essere sostituito”.
Considerazioni finali
La sicurezza nei cantieri non ammette compromessi: la normativa italiana è chiara nel delineare le misure di protezione obbligatorie contro la caduta di materiali dall’alto. La mantovana o parasassi rappresenta la soluzione primaria, sostituibile solo in casi specifici e con alternative che garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
È fondamentale ricordare che l’uso dei teli, pur rappresentando un’utile misura aggiuntiva di protezione, non può in alcun caso sostituire il parasassi o la mantovana.
Per i professionisti del settore, rispettare queste disposizioni non significa solo adempiere a obblighi normativi, ma soprattutto garantire la massima sicurezza a lavoratori e cittadini.
Nota: Questo articolo ha scopo informativo e si basa sulle normative vigenti. Per l’applicazione specifica nei cantieri, si consiglia sempre di consultare un professionista abilitato in materia di sicurezza sul lavoro.