LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA: ANALISI DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 2021/2025
Introduzione
La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 2021/2025 offre importanti spunti di riflessione sulla responsabilità dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Il caso in esame riguarda un infortunio occorso a un lavoratore a causa della proiezione di una scheggia durante un’operazione di battitura di un cuneo, con conseguente lesione all’occhio sinistro. La Suprema Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro, rigettando il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale.
Il caso e l’iter processuale
Il titolare di un’impresa esecutrice di lavori, A.A., è stato condannato alla pena di 2 mesi di reclusione (con sospensione condizionale) per non aver adeguatamente valutato e prevenuto il rischio di proiezione di schegge durante operazioni di battitura di un cuneo. La condanna, pronunciata inizialmente dal Tribunale di Parma e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, è stata infine avallata dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato.
I profili di responsabilità del datore di lavoro
1. Valutazione dei rischi e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il datore di lavoro ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008, di redigere un POS comprensivo e dettagliato, che preveda misure preventive e protettive integrative rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Questo documento deve includere la valutazione di tutti i rischi specifici connessi alle attività lavorative svolte in cantiere.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che:
- Il rischio di proiezione di schegge durante la battitura di un cuneo era pienamente prevedibile
- Tale rischio non era stato adeguatamente valutato e inserito nel POS
- Non erano state conseguentemente previste le necessarie misure protettive (come l’obbligo di indossare occhiali protettivi)
Nota tecnica: La mancata previsione di un rischio nel POS dell’impresa appaltante non esime l’impresa esecutrice dall’obbligo di valutare autonomamente tutti i rischi connessi alle proprie lavorazioni.
2. Obblighi di informazione e formazione
Un aspetto cruciale sottolineato dalla Corte riguarda l’obbligo del datore di lavoro di informare e formare adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici. La Cassazione ha evidenziato che:
“Allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento…”
Questo significa che il datore di lavoro che non informa e forma adeguatamente i lavoratori risponde a titolo di colpa specifica degli infortuni, anche quando questi derivino in parte da negligenza del lavoratore stesso. La formazione, infatti, ha lo scopo di rendere i lavoratori consapevoli dei rischi e delle corrette procedure da adottare.
3. La nomina di preposti non esonera dalla responsabilità
Un argomento sollevato nel ricorso riguardava la complessità organizzativa dell’impresa e la nomina di preposti. Su questo punto, la Cassazione è stata chiara:
“Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi…”
Pertanto, la nomina di figure preposte alla sicurezza non solleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità primarie, soprattutto quando le misure previste nei documenti di valutazione dei rischi risultano inadeguate o incomplete.
L’irrilevanza di alcune circostanze attenuanti
Assenza di precedenti incidenti simili
La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità il fatto che non si fossero verificati precedenti incidenti simili. Il datore di lavoro è tenuto a valutare preventivamente tutti i rischi prevedibili, indipendentemente dal fatto che si siano già verificati infortuni analoghi.
Risarcimento del danno e successivo adeguamento del POS
Nel ricorso, l’imputato aveva evidenziato di aver risarcito il danno e di aver successivamente adeguato il POS. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), considerando:
- La durata dell’invalidità temporanea subita dal lavoratore
- Le molteplici violazioni delle norme sulla sicurezza
- La “vistosa carenza” del POS rispetto a un rischio connesso a un’operazione regolarmente svolta
Implicazioni pratiche per datori di lavoro e tecnici della sicurezza
Alla luce di questa sentenza, è possibile trarre alcune indicazioni operative fondamentali:
- Valutazione completa dei rischi: È essenziale che il POS contempli tutti i rischi prevedibili connessi alle attività lavorative, anche quelli apparentemente meno probabili o non espressamente indicati nei piani di sicurezza dell’impresa appaltante.
- Specificità delle misure di prevenzione: Non è sufficiente una generica indicazione dei rischi, ma è necessario prevedere misure di prevenzione e protezione specifiche per ciascun rischio identificato (ad esempio, nel caso trattato, l’obbligo di indossare occhiali protettivi durante operazioni di battitura).
- Formazione mirata: I lavoratori devono ricevere una formazione specifica sui rischi connessi alle loro mansioni e sulle corrette procedure di lavoro. Tale formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata.
- Vigilanza attiva: Anche in presenza di preposti, il datore di lavoro deve mantenere un ruolo attivo nella vigilanza sull’effettiva adozione delle misure di sicurezza previste.
- Aggiornamento continuo: Il POS non è un documento statico, ma deve essere costantemente aggiornato in base all’evoluzione delle lavorazioni e alle eventuali criticità riscontrate.
Conclusioni
La sentenza n. 2021/2025 della Corte di Cassazione ribadisce principi consolidati in materia di sicurezza sul lavoro, enfatizzando la centralità della figura del datore di lavoro quale primo responsabile della sicurezza dei lavoratori.
Come tecnici della prevenzione e professionisti della sicurezza, è nostro dovere ricordare ai datori di lavoro che la sicurezza non è un mero adempimento burocratico, ma una responsabilità sostanziale che richiede un approccio proattivo e completo. La valutazione dei rischi deve essere concreta, specifica e mirata alle reali condizioni di lavoro, e le misure di prevenzione devono essere effettivamente attuate e verificate nella loro efficacia.
Solo attraverso un sistema di gestione della sicurezza realmente integrato nei processi aziendali è possibile garantire la tutela della salute dei lavoratori e, al contempo, evitare le pesanti conseguenze penali che possono derivare da infortuni sul lavoro, come evidenziato dalla sentenza analizzata.
Nota: Il presente articolo ha finalità esclusivamente formative e non costituisce consulenza legale. Per specifiche questioni relative alla sicurezza sul lavoro, si consiglia di rivolgersi a professionisti qualificati.