La marcatura CE non basta: responsabilità del datore di lavoro secondo la Cassazione

Un principio consolidato ribadito dalla Suprema Corte

La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sez. 4, n. 8295 del 28 febbraio 2025) rappresenta un importante monito per tutti i datori di lavoro e per noi tecnici della sicurezza: la marcatura CE su una macchina non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità in caso di infortunio causato da un vizio di progettazione, soprattutto quando tale vizio risulta palese.

Operando quotidianamente nel settore della sicurezza sul lavoro, ritengo fondamentale analizzare questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche e le misure preventive necessarie.

Il caso in esame

Il caso riguarda un infortunio occorso a un lavoratore a causa di un macchinario dotato di marcatura CE che, tuttavia, presentava un evidente vizio di progettazione: le pale metalliche continuavano a muoversi nonostante l’azionamento del pulsante di stop. Questo malfunzionamento, definito dalla Corte come “palese e agevolmente percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza”, ha causato lesioni personali al dipendente.

Cosa dice la normativa

Come tecnici della sicurezza, sappiamo bene che l’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di:

  • Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni legislative
  • Vigilare affinché tali attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
  • Mantenerle in efficienza attraverso la manutenzione

La Cassazione ha ribadito che questo obbligo permane anche in presenza di una marcatura CE, che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ma non può sostituire la vigilanza e la verifica da parte del datore di lavoro.

L’affidamento sulla certificazione non è sufficiente

Un aspetto cruciale della sentenza riguarda il fallimento dell’argomento difensivo basato sull'”incolpevole affidamento” del datore di lavoro sulla certificazione CE e sul manuale d’istruzione.

Nella mia esperienza professionale, riscontro frequentemente questa convinzione errata: molti datori di lavoro ritengono che l’acquisto di macchinari marcati CE li sollevi automaticamente da ulteriori verifiche e responsabilità. La Cassazione è chiara: quando un vizio è “palese”, l’affidamento sulla certificazione non costituisce esimente.

Prevedibilità ed evitabilità dell’evento

Come tecnici della sicurezza, sappiamo che i pilastri della valutazione della colpa sono la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso. La Corte ha confermato che l’infortunio era:

  1. Prevedibile: il malfunzionamento era visibile anche a una verifica superficiale
  2. Evitabile: il datore di lavoro avrebbe potuto adottare protezioni supplementari per impedire il contatto delle mani dell’operatore con le parti in movimento

Implicazioni pratiche per i tecnici della sicurezza

Questa sentenza rafforza alcuni principi fondamentali che dovremmo sempre considerare nel nostro lavoro quotidiano:

  1. Verificare sempre la sicurezza effettiva delle macchine, indipendentemente dalla presenza della marcatura CE
  2. Documentare i controlli effettuati e le eventuali anomalie riscontrate
  3. Non limitarsi alle dichiarazioni del produttore, ma verificare sul campo il corretto funzionamento
  4. Consigliare al datore di lavoro misure supplementari quando necessario
  5. Formare adeguatamente i lavoratori non solo all’uso corretto delle macchine, ma anche al riconoscimento di potenziali anomalie

Cosa fare in presenza di un vizio di progettazione

Se durante le nostre verifiche identifichiamo un vizio di progettazione in una macchina marcata CE, è necessario:

  1. Sospendere immediatamente l’utilizzo della macchina
  2. Documentare l’anomalia (foto, video, testimonianze)
  3. Contattare il produttore per segnalare il problema
  4. Valutare misure di protezione supplementari se la macchina deve essere utilizzata
  5. Considerare la sostituzione dell’attrezzatura difettosa

Conclusioni

La sentenza n. 8295/2025 della Cassazione Penale ribadisce un principio che, come tecnici della sicurezza, dobbiamo sempre tenere presente: la sicurezza sul lavoro è una responsabilità attiva e continua che non può essere delegata a certificazioni o dichiarazioni di terzi.

Il datore di lavoro, in qualità di garante della sicurezza dei propri dipendenti, deve verificare concretamente l’assenza di rischi, anche in presenza di certificazioni formalmente valide. Come tecnici, abbiamo il dovere professionale di supportarlo in questo compito, segnalando tempestivamente qualsiasi anomalia e proponendo soluzioni adeguate.

La marcatura CE è un punto di partenza, non di arrivo, nel percorso verso la sicurezza sul lavoro.