Formazione Lavoratori

L’accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012 individua la Formazione per i lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) identificando le atrezzature il numero di ore e la periodicità del rinnovo.

L’Accordo indica innanzitutto che la formazione “essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008”, quindi la formazione generale da 4 ore e specifica da 4/8/12 ore. Inoltre sottolinea che la durata ed i contenuti della formazione riportati nella normativa “sono da considerarsi minimi”.

Le attrezzature e l’uso saltuario

Prima di continuare è necessario ricordare il campo di applicazione, cioè le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta dall’Accordo una specifica abilitazione degli operatori:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;

b) Gru a Torre;

c) Gru mobile;

d) Gru per autocarro;

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);

f) Trattori agricoli o forestali;

g) Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);

h) Pompa per calcestruzzo.

Ma l’abilitazione all’uso di tutte queste attrezzature è necessaria anche per il loro eventuale uso saltuario?

il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”.

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