MODIFICHE AL D. LGS. 81/08: QUALI NOVITA’ SULL’ADDESTRAMENTO?

Recentemente la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito il D.L. 146/21, di cui abbiamo parlato in una precedente news, apportando variazioni rilevanti al D. Lgs 81/08. Tra queste modifiche, approfondiamo le novità introdotte nell’art. 37 con particolare riferimento all’attività di addestramento dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 215, veniva indicato al comma quinto dell’art. 37: “l’addestramento viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro”.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 215 del 17/12/21, il comma quinto è stato così modificato: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

L’addestramento è l’attività di esercitazione pratica che permette ai lavoratori di apprendere l’uso corretto e in sicurezza di:

  • Attrezzature – attrezzature

  • Macchine – macchine

  • Impianti – impianti

  • Sostanze – sostanze chimiche nei processi lavorativi

  • DPI – dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI)

Può essere previsto un addestramento dei lavoratori specifico anche per lo svolgimento in sicurezza di procedure lavorative particolari (es. Procedura per operare in Ambienti Confinati o sospetti di Inquinamento).

Ricordiamo che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria, è un obbligo a carico del Datore di Lavoro indicato all’art. 77 comma 5 del D. Lgs. 81/2008.

DIFFERENZA TRA ADDESTRAMENTO E “INFORMAZIONE & FORMAZIONE”

L’addestramento in materia di sicurezza sul lavoro viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI…

CHI DEVE PROVVEDERE ALL’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI?

L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (che potrà essere il preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DOVRA’ ESSERE REGISTRATO!!!!

È importante ricordare che a seguito delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 dalla Legge 215/21, l’addestramento dei lavoratori deve essere tracciato e verbalizzato in appositi registri, anche informatizzati come previsto dal nuovo art. 37 comma 5. Tale novità legislativa si allinea con quanto già richiesto dalle norme sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS), di prevedere sempre, per ogni attività di informazione, formazione e addestramento, un registro della formazione dei lavoratori.

A tal fine AQR Group mette a disposizione gratuitamente facendone richiesta:

  • il fac-simile “Modulo di Registrazione Addestramento”.

E LE ATTREZZATURE DI LAVORO INDICATE DALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012?

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e addestramento all’uso.

Tra le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione ci sono le seguenti (a titolo di esempio):

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo (i cosiddetti “muletti”).

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e addestramento pratico, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.

Scopri i corsi di formazione e addestramento sull’uso dei carrelli elevatori e piattaforme di lavoro elevabili proposti da AQR Group:

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